Statuto

Statuto del Comune di Castelliri

(Approvato con deliberazione del consiglio comunale 23 marzo 2001, n.3, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 22 dicembre 2020).

Titolo I - Principi generali

Art.1.

  1. Il Comune di Castelliri, nell'esercizio dei poteri di cui è titolare quale ente autonomo, mira al soddisfacimento della popolazione che vive ed opera nel suo territorio.
  2. Promuove le più opportune iniziative per lo sviluppo, il coordinamento e l'armonizzazione degli interessi della sua comunità.
  3. Nel realizzare l'autogoverno della propria comunità mediante l'esercizio dei poteri e l'applicazione degli istituti disciplinati dal presente Statuto adotta il metodo e gli strumenti della programmazione ed ispira la propria azione ai valori e agli obiettivi della Costituzione, nonché ai seguenti criteri e principi generali:
    • promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica favorendo l'associazionismo e la cooperazione;
    • sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato intese a conseguire obiettivi e forme di sicurezza sociale e di tutela della persona;
    • tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio.
  4. Promozione della più ampia partecipazione alla vita amministrativa dei cittadini singoli o associati.
  5. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti il comune:
    • favorirà la inclusione, in tutti gli Organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
    • promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale;

Titolo II - Norme Fondamentali

Art.2. Funzioni del Comune

  1. Il Comune di Castelliri rappresenta la propria comunità, ne recupera gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale salvo quanto sia attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.
  3. Il Comune è autonomo; è titolare di funzioni proprie che esercita nei limiti della Costituzione della Repubblica e dei principi generali dell'ordinamento.
  4. Il Comune di Castelliri:
    • promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali degli impianti industriali, turistici e commerciali;
    • realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto dell'abitazione;
    • predispone la realizzazione di opere urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze della collettività;
    • programma ed attua opere pubbliche secondo esigenze e priorità definite, in coerenza con gli obbiettivi di una organica politica dei servizi resi alla cittadinanza, secondo le esigenze della comunità;
    • attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed a quelle delle categorie protette;
    • garantisce la tutela delle categorie protette;
    • garantisce e coordina l'esercizio del commercio fisso ed ambulante;
    • tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello locale ed artistico. Adotta iniziative volte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, per favorire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa enumerazione del lavoro.
    • Favorisce con ogni mezzo l'accesso dei giovani a tutte le forme di artigianato locale;
    • promuove ogni forma di agricoltura, con particolare riguardo a quella biologica ed ai prodotti tipici locali, incentivando, inoltre, le attività connesse all'agriturismo. Favorisce il riordino e il riaccorpamento fondiario. Favorisce corsi di aggiornamento, di informazione e qualificazione a salvaguardia delle aziende agricole operanti sul territorio;
    • nel perseguire determinati interessi sociali il Comune di Castelliri garantisce che l'azione amministrativa venga svolta senza turbative.
    • Persegue una seria politica ambientale attuando tutte le forme di tutela;
    • Provvede alla creazione ed alla manutenzione delle strutture scolastiche, alla erogazione dei servizi individuali o collettivi, adotta ogni altra iniziativa valida ai fini dell'istruzione, con particolare riguardo alle forme di assistenza ai minori disabili;
    • Favorisce e promuove ogni forma di attività sportiva, ricreativa, e culturale, anche attraverso l'utilizzo di immobili e infrastrutture di proprietà comunale sulla base di convenzioni, per la gestione e l'affidamento, le cui condizioni saranno determinate con apposite norme regolamentari, salvaguardando, comunque, l'utilizzazione per fini istituzionali;
    • Attua l'assistenza e beneficenza pubblica ed il diritto alla salute del cittadino intervenendo in favore dei bisognosi, specie degli anziani e dei disabili secondo le modalità da prevedere da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

Art.3. Territorio e gonfalone

Il Territorio comunale è individuato dal piano topografico predisposto ai sensi dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1954, n. 1228. Il Comune di Castelliri ha un proprio stemma e gonfalone così rappresentati: STEMMA: di azzurro, al torrione di argento, murato di nero, fondato in punta, merlato alla guelfa di quattro, aperto del campo, finestrato del campo con cinque feritoie tonde, due poste in fascia sotto la merlatura, tre male ordinate sotto il cordolo, esso torrione sormontato dal drago di due zampe, volante di verde allumato di rosso, vomitante fiamme dello stesso, con la coda recisa, sanguinosa di rosso, la punta staccata della coda, ugualmente recisa e sanguinosa. Sotto lo scudo su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole lapidarie di argento “NIL RESEDIT VENENO”. Ornamenti esteriori da Comune. GONFALONE: drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoli saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste aspirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Art.4. Statuto

  1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente, ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comuni e Provincia e della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
  2. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive due sedute, da tenersi entro trenta giorni; le modifiche sono approvate se si ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art.5. Regolamenti

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il Comune di Castelliri adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Titolo III

Art.6. Organi del Comune

Gli organi del Comune esercitano di norma le loro funzioni nella sede comunale. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni composte da consiglieri comunali che possono essere permanenti, temporanee e speciali nonché, per problemi di particolare importanza della conferenza dei capigruppo. La Presidenza delle commissioni di controllo e garanzia è attribuita di diritto alle opposizioni. I compiti di dette commissioni saranno stabiliti con apposito Regolamento. Salvo il caso di gruppi coincidenti con le liste elettorali presentate non è consentita la formazione di gruppi con meno di due Consiglieri comunali.

Art.7. Consiglio comunale

  1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri sono regolati dalla legge.
  2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.
  3. I Consiglieri Comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
  4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'ente, nonché dalle aziende comunali ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge. Al rilascio di certificazioni e documentazioni provvede il funzionario Responsabile.
  5. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze. Alle interpellanze l'amministrazione darà risposta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento consiliare.
  6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. (soppresso con deliberazione di C.C. n.)
  7. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni sono pubblicate, salvo i casi previsti dai regolamenti.
  8. Le modalità di svolgimento delle sedute consiliari sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art.8. Competenze del Consiglio

  1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
  2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e non possono essere delegate, salvo specifiche disposizioni di legge.

ART.8bis Presidenza del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio Comunale. Il Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri comunali a scrutinio segreto. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta procede alla elezione del Presidente. In fase di prima applicazione l’elezione avviene nella prima seduta utile successiva all’entrata in vigore della presente disposizione.

  2. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e cessa dalla carica nel caso di dimissioni volontarie, che sono irrevocabili e immediatamente efficaci, o per revoca secondo il successivo articolo.

  3. Il Presidente del Consiglio è organo super partes garante del rispetto del ruolo dei Consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, nonché delle norme del presente Statuto e del regolamento del Consiglio.

  4. Il Presidente del Consiglio svolge le seguenti funzioni:

    • predispone l’ordine del giorno e il calendario dell’attività del Consiglio;
    • convoca il Consiglio e dirige i lavori consiliari;
    • organizza l’attività del Consiglio e delle commissioni;
    • si pronuncia, sentito il Segretario Comunale, sulle questioni di applicazione del regolamento consiliare;
    • può partecipare con il Sindaco alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo senza diritto di voto.
  5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

  6. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

  7. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art.8ter Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio

  1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità dei lavori del Consiglio . La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e votata a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente ha diritto di esporre prima della votazione, anche in forma scritta, le proprie osservazioni sulle violazioni indicate nella proposta di revoca.
  2. La seduta in cui viene posta in discussione la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano.

Art.9. Giunta

  1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

  2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla nomina. Il Sindaco propone al Consiglio l'approvazione degli indirizzi generali di governo entro 120 giorni dalla proclamazione.

  3. Gli assessori possono essere nominati dal Sindaco anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

  4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

  5. La Giunta è un organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

  6. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientrando nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 10. Sindaco

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale o diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed esplica le competenze attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.
  2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
  3. Tutte le nomine di scadenza debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
  4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Testo Unico Ordinamento Enti Locali approvato con D.Lvo del 18 agosto 2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
  5. In caso di dimissioni del Sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
  6. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed esplica la competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art.11. Competenze della Giunta e rappresentanza del comune in giudizio.

  1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al sindaco, agli organi di decentramento, al segretario e ai funzionari. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi del consiglio. Riferisce annualmente al consiglio della propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. Emana le opportune direttive al Responsabile del servizio interessato affinché lo stesso provveda alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune in tutti i gradi del giudizio, sia come attore sia come convenuto, fatta eccezione:
    • Per i processi tributari di cui al D.Lvo 31 dicembre 1992, n.546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;
    • Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio.

Art.12. Vice Sindaco

  1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
  2. Delle deleghe rilasciate agli assessori e al Vice Sindaco viene fatta comunicazione al Consiglio comunale e agli altri organi previsti dalla legge.

Art.13. Sessioni e convocazioni del Consiglio comunale

  1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni convocate dal Presidente almeno tre giorni prima della data della riunione.
  2. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente di sua iniziativa, su richiesta del Sindaco o almeno da un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
  3. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. La convocazione potrà avvenire anche con modalità alternative previste dal regolamento e accettate dall'interessato. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi non prima del giorno successivo.
  4. L'integrazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
  5. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
  6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
  7. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
  8. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. La seduta viene presieduta dal sindaco fino all’elezione del Presidente.
  9. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
  10. La convocazione del Consiglio e la presidenza dello stesso, in caso di assenza o impedimento del Presidente, sono competenza del Vice Sindaco se membro del Consiglio ovvero dal Consigliere anziano altrimenti. (soppresso con deliberazione di CC.n.)

Art.14. Commissioni

  1. Ai sensi del precedente art.6 il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali.
  2. Il Regolamento disciplina il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
  3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
  4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo chiedano.
  5. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
    • nomina del Presidente della commissione le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte e deliberazioni a loro assegnate dagli organi del Comune;
    • forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta la consultazione;
    • metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art.15. Consulte

Possono essere istituite consulte il cui oggetto e i criteri di funzionamento verranno stabiliti con apposito regolamento.

Art.16. Consiglieri

  1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; il Consiglio rappresenta l'intera comunità alla quale costantemente risponde.
  2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che avrà conseguito il maggior numero di suffragi elettorali.
  3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.
  4. Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, in mancanza sarà ritenuto domiciliato presso la segreteria del Comune.
  5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute consiliari nell'anno solare, senza giustificato motivato, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art.17. Gruppi consiliari

I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.

Art.18. Deliberazioni degli organi collegiali

  1. Gli organi collegiali deliberano validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati, approssimata per eccesso, ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dallo statuto.
  2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.
  3. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo quanto previsto dal Regolamento.

Art.19. Caratteri dell'attività amministrativa- Diritti del contribuente

  1. Il comune assolve alla propria attività amministrativa nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi.

  2. Assume a caratteri essenziali della propria amministrazione i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità e con metodo di programmazione e razionalizzazione.

  3. il regolamento disciplina la dotazione organica e l'assetto del personale, l'incompatibilità del rapporto di impiego con qualsiasi altro rapporto di lavoro o attività autonome subordinata, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, il Segretario Comunale, competenze dei responsabili dei settori e dei servizi, le collaborazioni professionali esterne, sanzioni, procedure e codici disciplinari e contenzioso del lavoro.

  4. L'Ente adotta metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti.

  5. in relazione al disposto dell'art.2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

  6. tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

    • all'informazione del contribuente(art.5);
    • alla conoscenza degli atti e semplificazione(art.6);
    • alla chiarezza e motivazione degli atti(art.7);
    • alla remissione in termini(art.9);
    • alla tutela dell'affidamento e della buona fede- agli errori del contribuente(art.10); - all'interpello del contribuente (artt.11 e 19).

Art.20. Segretario Comunale

  1. La sovrintendenza e il coordinamento dell'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, sono affidati al Segretario Comunale, coerentemente con gli indirizzi del Consiglio comunale in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
  2. Il Segretario Comunale, nominato dal Sindaco, è l'organo burocratico che assicura il coordinamento tecnico-amministrativo degli uffici e dei servizi.
  3. Esercita le attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.
  4. Al Segretario Comunale competono le funzioni di cui alla Legge nonché quelle attribuzioni affidategli dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e dal Sindaco.

Art.21. Funzioni del Segretario Comunale

  1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente, il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne: egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
  2. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale di legittimità.
  3. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché la mozione di sfiducia.
  4. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, nei quali l'Ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento ovvero conferitagli dal Sindaco.
  5. Assicura il rispetto del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza secondo le norme del regolamento coordinando le funzioni dei responsabili dei servizi.
  6. Esercita funzioni d'impulso e di coordinamento nei confronti degli uffici e del personale provvedendo ove necessario all'emanazione di direttive.

Art.22. Responsabili degli uffici e dei servizi

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati dal Sindaco secondo le modalità previste nel regolamento degli uffici e dei servizi.
  2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
  3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art.23. Collaborazioni professionali esterne

  1. Con personale esterno possono essere ricoperti i posti di responsabili di settore, in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  2. Al di fuori della dotazione organica, compatibilmente con le esigenze di bilancio ed in coerenza con le scelte programmatiche possono altresì stipularsi contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzioni dell'area direttiva purché in assenza di analoga professionalità interna e comunque in limite percentuale rispetto alla dotazione organica fissata dal regolamento degli uffici e dei servizi.
  3. Il regolamento suddetto dovrà prevedere le modalità per l'affidamento degli incarichi nonché i contenuti del contratto.

Titolo IV

Art.24. Servizi

  1. Il Comune di Castelliri gestirà i servizi pubblici, nelle forme di cui al T.U.E.L., con la possibilità di stipulare convenzioni, istituire consorzi e realizzare accordi di programma con altri enti locali, secondo quanto previsto nello specifico Regolamento. Tra le forme di cui sopra è previsto anche l'appalto. Il comune di Castelliri sviluppa rapporti con altri Enti locali al fine di realizzare forme associative in relazione alle attività, ai servizi e alle funzioni da svolgere. L'attività dei servizi è diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, dal Regolamento e dal presente Statuto. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.25. Azienda speciale

  1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
  2. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori del proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza d'amministrazione.

Art.26. Istituzione

  1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività della istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi di servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
  2. Il Regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
  3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto, nonché a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
  4. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
  5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. 6. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento. 7. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione. Il direttore dell'istituzione dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi :adotta i provvedimenti necessari ad assicurare gli indirizzi e le decisioni degli organi delle istituzioni.
  6. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale sulla base di un documento, corredato da curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

Art.27. Società a prevalente capitale sociale

  1. Negli statuti delle società di capitali con prevalenza di capitale pubblico locale per la gestione di servizi, devono essere previste le forme di accordo e di collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.28. Controllo interno

  1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una chiara lettura dei programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
  2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.
  3. Il Consiglio comunale può chiedere agli organi ed al settore competente pareri in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla organizzazione ed alla gestione dei servizi.
  4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto. 5. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore degli organi e del settore specifico.
  5. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
  6. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
  7. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Titolo V

Art.29. Forme collaborative

  1. In attuazione del principio della cooperazione e dei principi generali della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, fusione dei comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
  2. Il Consiglio comunale, per l'esercizio di funzioni in ambiti territoriali adeguati, può deliberare l'attuazione sia di forme di decentramento sia di forme di cooperazione con altri enti pubblici.

Titolo VI

Art.30. Partecipazione popolare

  1. Il Consiglio comunale istituisce organismi di partecipazione dei cittadini, a tal fine il Consiglio Comunale, nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali che definiscono l'attività del Comune, può affidare ad Associazioni e Comitati mediante apposite convenzioni l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di servizi può concedere contributi finalizzati, individua le strutture e i servizi cui è assicurato l'accesso alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, stabilendone le modalità. Durante la trattazione di istanze, petizioni e proposte varie, il Consiglio può chiedere chiarimenti nel corso della seduta al primo firmatario del documento, il quale deve essere opportunamente informato della trattazione dell'argomento.

Art.31 Referendum

  1. E' prevista come forma di consultazione popolare il referendum consultivo di iniziativa popolare secondo le modalità previste dal Regolamento.
  2. Il referendum consultivo deve essere richiesto da almeno il 30% degli aventi diritto al voto, compresi gli emigrati, al momento della sua proposizione.
  3. Le condizioni di ammissibilità e le ulteriori formalità per l'espletamento dei referendum saranno stabilite dall'apposito Regolamento.
  4. I referendum consultivi sono previsti in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. Nel corso dell'anno solare potrà essere ammessa ed espletata una sola consultazione referendaria.
  5. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
  6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
  7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art.32 Norme finali e transitorie

  1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22 dicembre 2020

AllegatoDimensione
castelliri_statuto_comunale.pdf141.49 KB

stemma-castelliri-bw-piccolo.pngComune di Castelliri
Indirizzo: Via Torino n. 19 - 03030 - Frosinone
Telefono: 0776 807456 - Fax: 0776 807480
Pec: comunedicastelliri@postecert.it
Partita IVA 00286510607
Dichiarazione di accessibilità